Lo scioglimento del rapporto di lavoro

Lo scioglimento del rapporto di lavoro Che differenza c’è tra un lavoratore che viene licenziato perché ha malmenato un collega e un lavoratore che si dimette perché non riesce più a conciliare l’organizzazione della sua vita privata con gli orari di lavoro? Che il lavoratore rissoso percepirà la NASPI, l’altro no. Perché? Lo scioglimento del rapporto di lavoro per i lavoratori con contratto subordinato non dà un diritto automatico al percepimento del sussidio per la disoccupazione  NASPI. Il nostro ordinamento considera meritevole di tutela solo la perdita “involontaria” del posto di lavoro (licenziamento per qualsiasi ragione) e non la risoluzioneconsensuale o le dimissioni – fattispecie per le quali la NASPI viene concessa per una ristretta e vincolata casistica. Ma oggi la volontarietà della perdita del posto è così libera? Quante dimissioni “costrette” vengono rassegnate dalle contingenze quotidiane, da ragioni personali, da situazioni che cambiano? Si deve quindi rivedere il sistema del sostegno del reddito in una chiave più attuale?

Avv. Giulia Guerrini – Studio Legale Fraioli Guerrini

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