Le questioni lavorative legate al Covid19 non sono affatto terminate.
Sebbene la fase più acuta dell’epidemia può dirsi – speriamo – passata, così come l’abuso di strumenti paralegislativi emanati in maniera schizofrenica e, spesso, illegittima, i casi reali continuano ad interessare molte Aziende e l’incertezza si è oggi trasferita dalla Legge – comunemente intesa – alla Giurisprudenza.
In tema di licenziamento individuale, un Tribunale di merito ha giudicato giusta causa di licenziamento il mancato rientro in ufficio dopo le ferie per obbligo di isolamento fiduciario, sulla motivazione, nella fattispecie, che il viaggio all’estero poteva essere evitato (Tr. Trento 21/01/21). Stessa conseguenza per la mancata comunicazione, da parte di un medico, dell’esito positivo di un tampone di un collega (Tr. Lav. Pavia 20/04/22). Illegittima è stata anche considerata l’imposizione datoriale di utilizzare permessi non retribuiti, soluzione adottata dal datore rispetto ad altri strumenti che sarebbero stati preferibili, quali ferie, premessi retribuiti o trattamenti di integrazione salariale (Tr. Rovigo 07/09/21). Il diritto alla tutela della propria salute è stato preminente rispetto agli obblighi del datore di lavoro, in casi in cui lo stesso abbia opposto un rifiuto di effettuare la prestazione se in modalità “non sicure” (Tr. Arezzo 13/01/21).
Sull’annosa questione del computo delle giornate di assenza per Covid ai fini del superamento del periodo di comporto, la giurisprudenza si è divisa. Molti tribunali di merito hanno inteso tutelare tutti i lavoratori assenti a causa di misure di quarantena e isolamento fiduciario, considerando l’assenza come malattia ma escludendo il computo ai fini del comporto (vd. Tribunale Asti 05/01/22), altri invece hanno computato i giorni di quarantena nel calcolo delle giornate di malattia del lavoratore.
Sul green pass e l’obbligo vaccinale molte pronunce sono il riflesso di orientamenti anche politici seguiti da alcuni organi giudicanti. Su casi in cui il lavoratore cercava di eludere l’obbligo, utilizzando, ad esempio, il green pass di un’altra persona, i licenziamenti sono stati ritenuti legittimi (Tr. Roma 25/05/22). Stessa conclusione per chi opponeva al rifiuto di utilizzare mascherine perché avrebbero causato danni alla salute, o si rifiutava di sottoporsi a tampone antigenico (Tr. Bergamo 08/02/22).
Da ultimo va segnalata la pronuncia della Corte costituzionale – in attesa di motivazione – che ha confermato la costituzionalità dei trattamenti vaccinali obbligatori (Corte Cost 01/12/22).
In conclusione, l’incertezza dei numerosi provvedimenti legislativi si è riversata sulle evoluzioni giurisprudenziali, rendendo la materia davvero di difficile comprensione, con problemi di gestione del personale che si riversano su entrambe le parti del rapporto di lavoro. Così come, in effetti, il datore di lavoro non saprà comportarsi in ordine a queste tematiche, così il lavoratore non avrà la certezza di utilizzare legittimamente certi strumenti giuridici a sua tutela.