Come tutte le emergenze in ambito sanitario, sociologico, climatico o generate da conflitti, dietro le notizie aggiornate che apprendiamo ora per ora, ci sono le risposte dell’ordinamento che tentano di fronteggiare tali situazioni (Decreto Legge n. 6/2020, Circ. Min. Lav. n. 3190/2020).
In breve, ecco i principi e le criticità di tali interventi.
#Sospensione dell’attività: qualora sia imposta dalle misure urgenti per il contenimento del contagio integra una fattispecie di #assenza dovuta ad impossibilità di recarsi a lavoro e comporta, non essendo imputabile al lavoratore, il pagamento regolare della #retribuzione. In caso di assenze prolungate le aziende potranno richiedere l’accesso alla #CassaIntegrazioneOrdinaria per #eventi di #forzamaggiore.
Tuttavia, rimangono scoperte le aziende ed i lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione della #CIG per i quali si dovranno cercare soluzioni nel #CCNL applicato con riguardo alle norme che regolano i #permessi retribuiti in caso di eventi eccezionali – se ce ne sono – con evidenti conseguenze di disparità di trattamento. Un’altra criticità, già da alcuni evidenziata, riguarda il cd. #assalto alla Cassa Integrazione da parte di aziende che “approfittano” della situazione emergenziale per avviare importanti tagli di personale o di costi di gestione.
#SmartWorking (L. n. 81/17): si è registrato un largo uso di tali accordi con benefici in termini di costi per le aziende e di #workLifeBalance per i lavoratori. È stato previsto per le regioni di Veneto e Lombardia la possibilità di non comunicare preventivamente sul portale del Ministero del Lavoro l’uso di tale modalità di lavoro. Quindi l’esigenza di celerità della sua attivazione sconta, necessariamente, un controllo sulla regolarità operativa.
#Assenze: la #QuarantenaObbligatoria sarà gestita come una ipotesi di #ricovero con l’applicazione delle regole della #malattia, così come la #QuarantenaVolontaria, caratterizzata dalla comunicazione alla #ASL e l’attivazione di misure di #PermanenzaDomiciliareFiduciaria con #SorveglianzaAttiva.
L’assenza per #paura del contagio dovrebbe essere considerata #ingiustificata, tuttavia si ritiene che vada considerato legittimo il #rifiuto al provvedimento datoriale di #trasferta o #distacco verso zone considerate a rischio, con evidenti problemi interpretativi ed applicativi.
A tutela del #lavoratore dovrebbe essere escluso il ricorso all’istituto delle #ferie, e vengono previste #SanzioniPenali (art. 650 c.p.) per le aziende in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento emanate dalle autorità. Inoltre, dovrebbe essere aggiornato il #DUVRI (es. per l’uso di mascherine).
E per i #LavoratoriAutonomi? Nulla quaestio se l’autonomia è genuina, con organizzazione del lavoratore in maniera conforme agli interventi emanati. Sorgono, invece, problemi per le situazioni ibride, come le false #partiteIVA che possono portare ad illegittime disdette del contratto in caso di rifiuto alla prestazione. La soluzione, in questi casi, sembra non essere altra che la classica #TutelaGiudiziale, con tutte le note incertezze annesse.
Avv. Giulia Guerrini